il
Condominio secondo il Codice Civile
Codice
Civile
dall' Art.
1117 al 1139 + Art. 1334, 1350, 1392 e 2643
Disposizioni
di Attuazione C.C.
dall' Art.
61 al 72 + Art. 155 e 156
Codice Civile - nuova normativa
dall' Art.
1 al 32
Codice
Civile
CODICE
CIVILE - Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei
proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se
il contrario non risulta dal titolo:
-
il suolo su cui sorge l'edificio,
le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici,
i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
-
i locali per la portineria e
l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento
centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune;
-
le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti
e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini.
CODICE
CIVILE - Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle
cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore
del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti. Il condomino non può rinunziando al diritto
sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la
loro conservazione.
CODICE
CIVILE - Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non
sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
CODICE
CIVILE - Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza
indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al
maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni
che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano
talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condominio.
CODICE
CIVILE - Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una
spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata,
i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è
possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne
integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i
condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in
qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
CODICE
CIVILE - Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di proprietà
comune
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
-
Capo II - Del condominio negli
edifici
Ciascun condomino, nel piano o
porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che
rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
CODICE
CIVILE Articolo 1123 Ripartizione delle spese
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Libro Terzo - Della proprietà
-
Titolo VII - Della comunione
-
Capo II - Del condominio negli
edifici
Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio,
per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate
a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in
proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carica del gruppo di
condomini che ne trae utilità.
CODICE
CIVILE - Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
-
Capo II - Del condominio negli
edifici
Le scale sono mantenute e ricostruite
dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa
è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli
piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano del suolo.Al fine del
concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune.
CODICE
CIVILE Articolo 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute
in parti eguali dai proprietari di due piani l'uno all'altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore
la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
CODICE
CIVILE Articolo 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Quando l'uso dei lastrici solari o di
una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne
hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella
spesa delle ripartizioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte
di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di ciascuno.
CODICE
CIVILE - Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Il proprietario dell'ultimo piano
dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che
risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è
proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non
è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono. I condomini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico
dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei
piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli
altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da
occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi
compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
CODICE
CIVILE - Art. 1128 Perimento parziale o totale dell'edificio
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Se l'edificio perisce interamente o
per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno
dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di
perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera
circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno
è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti
stesse. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle
parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. l condomino
che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà
fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei condomini.
CODICE
CIVILE - Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Quando i condomini sono più di
quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non
provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso
di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e
può essere revocato in ogni tempo dell'assemblea. Può altresì
essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dall'art.
1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina
e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro.
CODICE
CIVILE - Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
L'amministratore deve:1) eseguire le
deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del
regolamento di condominio;2) disciplinare l'uso delle cose comuni e
la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;3) riscuotere i
contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei
servizi comuni;4) compiere gli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun
anno, deve rendere il conto della sua gestione .
CODICE
CIVILE - Art. 1131 Rappresentanza
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Nei limiti delle attribuzioni stabile
dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dell'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio
per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a
lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa
che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il
provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a
quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei
danni.
CODICE
CIVILE - Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Qualora l'assemblea dei condomini
abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una
domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in
ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui
il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino
dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare
alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al
condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio
è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente.
CODICE
CIVILE - Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per
i condomini. Contro provvedimenti dell'amministratore è ammesso
ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
CODICE
CIVILE - Art. 1134 Spese fatte dal condomino
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Il condominio che ha fatto spese per
le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o
dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di
spesa urgente.
CODICE
CIVILE - Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
-
Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
-
Capo II - Del condominio negli
edifici
Oltre a quanto è stabilito dagli
articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:1) alla
conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;2)
all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;3)
all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;4) alle opere di
manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.
CODICE
CIVILE - Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni
-
Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
L'assemblea è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
interventi e almeno la metà del valore dell'edificio. Se
l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella
della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima;
la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un
terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la
nomina e la revoca dell'amministrazione o le liti attivi e passive
relative a mantenere che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la
maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno
per oggetto le innovazioni prevista dal primo comma dell'art. 1120
devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta
che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle
deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
CODICE
CIVILE - Art. 1137 Impugnazione delle delibere dell'assemblea
-
Libro Terzo - Della proprietà
-
Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Le deliberazioni prese dall'assemblea
a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia
ordinata dall'autorità stessa.Il ricorso deve essere proposto,
sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla
data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
CODICE
CIVILE - Art. 1138 Regolamento del condominio
-
Libro Terzo - Della proprietà
-
Titolo VII - Della comunione
-
Capo II - Del condominio negli
edifici
Quando in un edificio il numero dei
condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento,
il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni, e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti
a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun
condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il
regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere
impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono
in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali
risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, e 1137.
CODICE
CIVILE - Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
-
Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
-
Capo II - Del condominio negli
edifici
Per quanto non è espressamente
previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in
generale.
CODICE
CIVILE - Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
-
Libro Quarto - Delle obbligazioni
-
Titolo II - Dei contratti in
generale
-
Capo II - Dei requisiti del
contratto
Gli atti unilaterali producono
effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona
alla quale sono destinati.
CODICE
CIVILE - Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
-
Libro Quarto - Delle obbligazioni
-
Titolo II - Dei contratti in
generale
-
Capo II - Dei requisiti del
contratto
Devono farsi per atto pubblico o per
scrittura privata, sotto pena di nullità:1) i contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili;2) i contratti che
costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su
beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e
dell'enfiteuta;3) i contratti che costituiscono la comunione di
diritti indicati dai numeri precedenti;4) i contratti che
costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso
su beni immobili e il diritto di abitazione;;5) gli atti di rinunzia
ai diritti indicati dai numeri precedenti;6) i contratti di
affrancazione del fondo enfiteutico;7) i contratti di anticresi;8) i
contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a
nove anni;9) i contratti di società o di associazione con i quali
si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o
vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello
Stato;11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti
reali immobiliari;12) le transazioni che hanno per oggetto
controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri
precedenti;13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
CODICE
CIVILE - Art. 1392 Forma della procura
-
Libro Quarto - Delle obbligazioni
-
Titolo II - Dei contratti in
generale
-
Capo VI - Della rappresentanza
La procura non ha effetto se non è
conferita con le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere.
CODICE
CIVILE - Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione
-
Libro Sesto - Della tutela dei
diritti
-
Titolo I - Della trascrizione
-
Capo I - Della trascrizione degli
atti relativi ai beni immobili
Si devono rendere pubblici col mezzo
della trascrizione:1) i contratti che trasferiscono la proprietà di
beni immobili;2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di su beni immobili, il diritto di superficie,
i diritti del concedente e dell'enfiteuta;3) i contratti che
costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri
precedenti;4) i contratti che costituiscono o modificano servitù
prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di
abitazione;5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati
nei numeri precedenti;6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione
forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri
diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del
terzo acquirente;7) agli atti e le sentenze di affrancazione del
fondo enfiteutico;8) i contratti di locazione di beni immobili che
hanno durata superiore a nove anni;9) gli atti e le sentenze da cui
risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora
scaduti, per un termine maggiore di tre anni;10) i contratti di
società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di
beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata
della società o dell'associazione eccedeva i nove anni o è
indeterminata;11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno
l'effetto indicato dal numero precedente;12) i contratti di
anticresi;13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui
diritti menzionati nei numeri precedenti;14) le sentenze che operano
la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei
diritti menzionati nei numeri precedenti.
Disposizioni
di Attuazione C.C.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 61
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di
edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari
diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di
edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio
separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la
maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice,
o disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo
dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si
chiede la separazione.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 62
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
La disposizione del primo comma
dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con
gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117
del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare
lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa
dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del
condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 63
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Per la riscossione dei contributi in
base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea
l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un
condominio è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso
di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un
semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene l'autorizzazione, può sospendere al condominio moroso
l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 64
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Sulla revoca dell'amministratore, nei
casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma
dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo
alla Corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 65
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il
legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o
proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può
richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80
del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza
indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni
sulla condotta della lite.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 66
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
L'assemblea, oltre che annualmente in
via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del
codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne
è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un
sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente
alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea
tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve
essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima dalla data
fissata per l'adunanza.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 67
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Ogni condominio può intervenire
all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano
dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone,
queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che
è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede
per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o
porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli
affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano
innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria
delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al
proprietario.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 68
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Per gli effetti indicati dagli
articoli 1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di
condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o
di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai
singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi
in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di
manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 69
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani
o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche
nell'interesse di un solo condominio, nei seguenti casi: 1) quando
risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando, per le mutate
condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della
sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 70Capo I - Disposizioni di
attuazione Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di
condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento
di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 71
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma
dell'art. 1129 e dal terzo comma dell'art. 1138 del codice è tenuto
presso l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 72
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
I regolamenti di condominio non
possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66,
67 e 69.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 155
Capo II - Disposizioni transitorie
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Le disposizioni concernenti la
revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si
applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre
1941.Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di
condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo
comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste
disposizioni.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 156
Capo II - Disposizioni transitorie
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
I condomini costituiti in forma di
società cooperativa possono conservare tale forma di
amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di
cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni
delle leggi speciali.
Codice Civile - la nuova normativa
Riforma del condominio, il testo
approvato alla Camera il 27 settembre 2012
Art.
1.
1. L’articolo 1117 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1117. – (Parti comuni
dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle
singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento
periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio
nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio
del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il
riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva
e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da
satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai
locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di
impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche».
Art.
2.
1. Dopo l’articolo 1117 del
codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito
di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici
ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai
sensi dell’articolo 1117.
Art. 1117-ter. – (Tutela
delle destinazioni d’uso). – In caso di attività che incidono
negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti
comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono
diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per
far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea
delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista
dall’articolo 1136, secondo comma».
Art. 3.
1. L’articolo 1118 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti
sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni,
salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore
dell’unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare
al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi
all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni,
neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare,
salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino, ove venga
oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale
erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell’impianto condominiale, e
questi, nell’arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal
condominio, può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non
derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore
agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante
resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Art.
4.
1. L’articolo 1119 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1119. – (Indivisibilità).
– Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che le
stesse siano state sottratte con delibera unanime all’uso comune,
rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità
immobiliari».
Art.
5.
1. Dopo il primo comma dell’articolo
1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo
1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di
settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi
volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi
previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del
consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a
servizio delle unità immobiliari o dell’edificio e per la produzione di
energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari
o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a
titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o
di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque
altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione
degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso
secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a
convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente
comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e
delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire
le necessarie integrazioni».
Art.
6.
1. L’articolo 1122 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1122. – (Opere su parti
di proprietà o uso individuale). – Nell’unità immobiliare di sua proprietà
ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state
attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il
condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
ovvero determinino un significativo pregiudizio alla stabilità, alla
sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva
notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
Art.
7.
1. Dopo l’articolo 1122 del
codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. –
(Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di
energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di impianti non
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque
altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati
in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità
immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro
architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti
pubbliche.
È consentita
l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su
ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale
dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni
delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore
indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui all’articolo 1136,
quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a
salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico
dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo
comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico
solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione
alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni
eventuali.
L’accesso alle unità immobiliari
di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la
progettazione e per l’esecuzione delle opere.
Art. 1122-ter. – (Impianti di
videosorveglianza sulle parti comuni). – Le deliberazioni concernenti
l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire
la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».
Art.
8.
1. All’articolo 1124 del codice
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono
mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore
delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in
misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e
degli ascensori».
Art.
9.
1. L’articolo 1129 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. – (Nomina, revoca
ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro,
se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta
dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o
dell’amministratore dimissionario.
Contestualmente all’accettazione
della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i
propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore
in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui
firmata.
L’amministratore, entro trenta
giorni dall’accettazione, provvede altresì all’aggiornamento dei dati del
registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del
presente codice.
L’amministratore, all’atto della
nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di
responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del
mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
L’amministratore è tenuto altresì
ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico
l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere
inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato
contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia
coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per
l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una
dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni
previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al
condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa
l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore,
sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche
ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche
telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell’amministratore.
L’amministratore è obbligato a
far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi,
nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno
specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie
spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell’incarico
l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo
possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le
attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza
diritto ad ulteriori compensi.
L’incarico di amministratore ha
durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata.
L’assemblea convocata per la
revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell’amministratore può
essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista
per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende
il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei
casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a
quanto disposto dal numero 3) dell’undicesimo comma, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare
la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata
revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità
giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le
spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta
può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre,
gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto
rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo
amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di
provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni
dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed
utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità
che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio
e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un
credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei
registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa
azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio,
l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione
coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi
di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o
inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo;
In caso di
revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare
nuovamente l’amministratore revocato.
L’amministratore,
all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare
analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a
titolo di compenso per l’attività svolta. L’amministratore non ha diritto a
compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell’assemblea che ne ha
deliberato la nomina.
Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo
IX del titolo III del libro IV.
Il presente
articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed
economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione
pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei
comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società
private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica».
Art. 10.
1. L’articolo 1130 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. – (Attribuzioni
dell’amministratore). – L’amministratore, oltre a quanto previsto
dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni
dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto
condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del
regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose
comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed
erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi
relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti
fiscali;
6) curare la tenuta del registro
di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei
titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna
unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni
variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta
entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le
informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro
dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca
dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali
delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni
dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai
condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca
dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina
e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del
decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono
annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello
dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro
può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la
documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i
condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al
condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei
pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il
rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la
relativa approvazione entro centottanta giorni».
Art.
11.
1. Dopo l’articolo 1130 del
codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto
condominiale). – Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di
competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione
patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve
devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone
di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota
esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e
delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o
per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che
verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la
maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è
ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I
condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono
prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne
copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere
conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare,
oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre
condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha
funzioni consultive e di controllo».
Art.
12.
1. Al primo comma dell’articolo
1131 del codice civile le parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1120 e, in
ogni caso, in materia di atti di alienazione, concessione in godimento o
disposizione di beni comuni, costituzione di servitù attive e passive nonché
nell’esecuzione degli atti ad esse relativi, l’amministratore rappresenta
anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai
poteri di rappresentanza si considera non apposto».
Art.
13.
1. L’articolo 1134 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1134. – (Gestione di
iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle
parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
2. All’articolo
1135, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 4) è
sostituito dal seguente:
«4) alle opere
di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente
un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori».
b) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«L’assemblea può autorizzare
l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e
iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti
privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli
immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al
fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità
urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui
il condominio è ubicato».
Art.
14.
1. L’articolo 1136 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1136. – (Costituzione
dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea in prima
convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima
convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in
seconda con-vocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e,
in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. La deliberazione è valida
se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono
la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore
medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio
o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui
agli articoli 1117-ter, 1120, secondo comma, 1122-ter
nonché 1135, secondo comma, devono essere sempre approvate con la
maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni di cui
all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo
comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore
dell’edificio.
L’assemblea non può deliberare,
se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell’assemblea si
redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall’amministratore».
Art.
15.
1. L’articolo 1137 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. – (Impugnazione
delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese
dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini.
Contro le deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente
o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione
per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione
per gli assenti.
L’azione di annullamento non
sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia
ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la
sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né
interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della
deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è
disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con
l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di
procedura civile».
Art.
16.
1. All’articolo 1138 del codice
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma
è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere
approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma
dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo
1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107».
b) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Le norme del
regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di
proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia».
Art. 17.
1. Al numero 1) del primo comma
dell’articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale».
Art.
18.
1. L’articolo 63 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 63. – Per la riscossione
dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea,
l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i
dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei
confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione
degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei
contributi che si sia protratta per un semestre l’amministratore può
sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili
di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un
condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti
alla data del subentro.
Chi cede diritti su unità
immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi
maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica
del titolo che determina il trasferimento del diritto».
Art.
19.
1. L’articolo 64 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 64. – Sulla revoca
dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129
e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in
camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in
contraddittorio con il ricorrente».
Contro il
provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello
nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».
Art.
20.
1. All’articolo 66 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il
terzo comma è sostituito dai seguenti:
«L’avviso di convocazione,
contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima
convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax
o tramite consegna a mani, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione
degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi
dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non
ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda
convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; inoltre
l’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un
giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla
Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell’articolo 8, terzo
comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato.
L’amministratore ha facoltà di
fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento
dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico
avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale
prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi».
Art.
21.
1. L’articolo 67 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni condomino può
intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega
scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare
più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un’unità immobiliare appartenga
in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a
norma dell’articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all’articolo
1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di
sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante
all’assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina
dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che
l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora
alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio
rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di
uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un
congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono
notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o,
in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al
potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde
con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di
ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea
dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.
All’amministratore non possono
essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario
di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di
voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il
diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario
intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si
tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In
tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario
sia al nudo proprietario».
Nudo
proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei
contributi dovuti all’amministrazione condominiale».
Art.
22.
1. L’articolo 68 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 68. – Ove non precisato dal
titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli
1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità
immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento
di condominio.
Nell’accertamento dei valori di
cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e
dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».
Art.
23.
1. L’articolo 69 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I valori
proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o
modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza
prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti
casi:
1) quando risulta che sono
conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni
di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di
superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per
più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un
solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato
luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei
valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento
di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio
unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a
darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che
non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento
degli eventuali danni».
Le norme di cui
al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle
per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o
convenzionali».
Art.
24.
1. L’articolo 70 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Per le infrazioni al
regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro
1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le
spese ordinarie».
Art. 25
1. L’articolo 71 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 71. – È istituito,
presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, il Repertorio dei
condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio:
a) il titolo;
b) il codice
fiscale;
c) le unità
immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;
d) le delibere
condominiali che dispongono la modifica della destinazione d’uso, l’alienazione
o l’acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
e) le delibere
condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;
f) i regolamenti
di condominio e i relativi atti modificativi;
g) i bilanci del
condominio;
h) tutti gli atti
o i contratti da cui derivano obbligazioni a carico del condominio di valore
superiore a 10.000 euro;
i) le liti attive
e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio
è parte in causa.
L’amministratore
del condominio comunica all’Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto
ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che
il fatto costituisca reato, ogni ritardo e ogni omissione sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 5.000».
Le modalità
attuative del Repertorio sono approvate con provvedimento dell’Agenzia del
territorio entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio siano gestiti con
modalità informatizzate, tali da consentire la ricerca per denominazione e
indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome
dell’amministratore.
Il Ministro
dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni degli amministratori che ne facciano richiesta, le somme dovute
per la registrazione della nomina e della cessazione dell’amministratore
dell’Ufficio nonché, in misura non superiore al rimborso delle spese, quelle
dovute per l’accesso ai dati del repertorio».
Art. 26.
1. Dopo
l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. – Presso ogni
ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio è istituito un registro degli
amministratori di condominio.
Possono essere
iscritti al registro coloro:
a) che hanno il
godimento dei diritti civili;
b) che non sono
stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono
stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono
interdetti o inabilitati ovvero dichiarati falliti;
e) il cui nome non
risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno
frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione
periodica, secondo i criteri definiti dall’Agenzia del territorio;
h) che hanno
sottoscritto un’assicurazione per responsabilità professionale, secondo i
criteri definiti dall’Agenzia del territorio.
Al registro
possono essere iscritte anche società di cui al titolo V del libro V del
codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci
illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati
di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società
presta i servizi.
La perdita dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del secondo comma comporta la cancellazione dal registro.
L’iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in
caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure
definite dall’Agenzia del territorio.
Per quanti hanno svolto attività
di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni
precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
l’iscrizione al registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle
lettere f) e g) del secondo comma. Resta salvo l’obbligo di
formazione periodica.
Agli iscritti al
registro è riconosciuta competenza specifica per l’esercizio dell’attività di
amministratore di condominio. L’iscrizione al registro, tuttavia, non
costituisce requisito per l’esercizio di tale attività.
Art. 71-ter. – Su richiesta
dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma
dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito
internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una
parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia
in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all’articolo 1129, settimo
comma, dei documenti di cui all’articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del
codice e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera
assembleare. L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo
diversa previsione dell’assemblea. Le spese per l’attivazione e la gestione del
sito internet sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater – Per
controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla
violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro terzo,
titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da61 a 72 delle presenti
disposizioni per l’attuazione del codice.
La domanda di
mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un
organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale
il condominio è situato.
Al procedimento
è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da
assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del
codice.
Se i termini di
comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui
al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga
della prima comparizione.
La proposta di
mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta
maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore
fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per
l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».
Art. 27.
1. Dopo
l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è inserito il seguente:
«Art. 155-bis. – L’assemblea,
ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo
1122-bis, primo comma,
del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo,
adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136,
commi primo, secondo e terzo, del codice».
Art. 28.
1. All’articolo 2, comma 1, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste
dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite
dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo
1120 del codice civile».
Art.
29.
1. All’articolo 26, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali
rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti:
«degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del
valore dell’edificio».
2. All’articolo 26, comma 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide
a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze
previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».
Art.
30.
1. All’articolo 2-bis,
comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136,
terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo
1120, secondo comma, dello stesso codice».
Art.
31.
1. I contributi per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono
prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo
63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 18 della
presente legge, durante le procedure concorsuali.
Art.
32.
1. All’articolo 23, primo comma,
del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini»
sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Art.
1.
1. L’articolo 1117 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1117. – (Parti comuni
dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle
singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento
periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio
nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio
del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il
riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva
e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da
satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai
locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di
impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche».
Art.
2.
1. Dopo l’articolo 1117 del
codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito
di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici
ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai
sensi dell’articolo 1117.
Art. 1117-ter. – (Tutela
delle destinazioni d’uso). – In caso di attività che incidono
negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti
comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono
diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per
far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea
delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista
dall’articolo 1136, secondo comma».
Art. 3.
1. L’articolo 1118 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei
partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle
parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al
valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare
al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi
all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni,
neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare,
salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino, ove venga
oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale
erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell’impianto condominiale, e
questi, nell’arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal
condominio, può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non
derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore
agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante
resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria
dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Art.
4.
1. L’articolo 1119 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1119. – (Indivisibilità).
– Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che le
stesse siano state sottratte con delibera unanime all’uso comune,
rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità
immobiliari».
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Art.
5.
1. Dopo il primo comma dell’articolo
1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo
1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di
settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi
volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi
previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del
consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a
servizio delle unità immobiliari o dell’edificio e per la produzione di
energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari
o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a
titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o
di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque
altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione
degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso
secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a
convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente
comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e
delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire
le necessarie integrazioni».
Art.
6.
1. L’articolo 1122 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1122. – (Opere su parti
di proprietà o uso individuale). – Nell’unità immobiliare di sua proprietà
ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state
attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il
condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
ovvero determinino un significativo pregiudizio alla stabilità, alla
sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva
notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
Art.
7.
1. Dopo l’articolo 1122 del
codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. –
(Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di
energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di impianti non
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque
altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati
in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità
immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro
architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti
pubbliche.
È consentita
l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su
ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale
dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie
modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione
all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione
degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre
cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro
architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di
cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire
l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le
diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in
atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare
l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia
per i danni eventuali.
L’accesso alle unità immobiliari
di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la
progettazione e per l’esecuzione delle opere.
Art. 1122-ter. – (Impianti di
videosorveglianza sulle parti comuni). – Le deliberazioni concernenti
l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire
la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».
Art.
8.
1. All’articolo 1124 del codice
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono
mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore
delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in
misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e
degli ascensori».
Art.
9.
1. L’articolo 1129 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. – (Nomina, revoca
ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro,
se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta
dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o
dell’amministratore dimissionario.
Contestualmente all’accettazione
della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i
propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore
in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui
firmata.
L’amministratore, entro trenta
giorni dall’accettazione, provvede altresì all’aggiornamento dei dati del
registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del
presente codice.
L’amministratore, all’atto della
nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di
responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del
mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
L’amministratore è tenuto altresì
ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico
l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere
inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente
all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una
polizza di responsabilità civile professionale generale per l’intera attività
da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione
dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al
condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa
l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore,
sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche
ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche
telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell’amministratore.
L’amministratore è obbligato a
far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi,
nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno
specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie
spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell’incarico
l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo
possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le
attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza
diritto ad ulteriori compensi.
L’incarico di amministratore ha
durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata.
L’assemblea convocata per la
revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell’amministratore può
essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista
per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende
il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei
casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a
quanto disposto dal numero 3) dell’undicesimo comma, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare
la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata
revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità
giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le
spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta
può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre,
gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto
rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo
amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di
provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed
utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità
che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio
e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un
credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei
registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa
azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio,
l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione
coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi
di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o
inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo;
In caso di
revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare
nuovamente l’amministratore revocato.
L’amministratore,
all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare
analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a
titolo di compenso per l’attività svolta. L’amministratore non ha diritto a
compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell’assemblea che ne ha
deliberato la nomina.
Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo
IX del titolo III del libro IV.
Il presente
articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed
economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione
pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei
comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società
private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica».
Art. 10.
1. L’articolo 1130 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. – (Attribuzioni
dell’amministratore). – L’amministratore, oltre a quanto previsto
dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni
dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto
condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del
regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose
comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed
erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi
relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti
fiscali;
6) curare la tenuta del registro
di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei
titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna
unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni
variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta
entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le
informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro
dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca
dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali
delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni
dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai
condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca
dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina
e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del
decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono
annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello
dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro
può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la
documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i
condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al
condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei
pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il
rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la
relativa approvazione entro centottanta giorni».
Art.
11.
1. Dopo l’articolo 1130 del
codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto
condominiale). – Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di
competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla
situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali
riserve devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si
compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di
una nota esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in
corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi
momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore
che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la
maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è
ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I
condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono
prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne
copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere
conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare,
oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre
condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha
funzioni consultive e di controllo».
Art.
12.
1. Al primo comma dell’articolo
1131 del codice civile le parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1120 e, in
ogni caso, in materia di atti di alienazione, concessione in godimento o
disposizione di beni comuni, costituzione di servitù attive e passive nonché
nell’esecuzione degli atti ad esse relativi, l’amministratore rappresenta
anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai
poteri di rappresentanza si considera non apposto».
Art.
13.
1. L’articolo 1134 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1134. – (Gestione di
iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle
parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
2. All’articolo
1135, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 4) è
sostituito dal seguente:
«4) alle opere
di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente
un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori».
b) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«L’assemblea può autorizzare
l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e
iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti
privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli
immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al
fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità
urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui
il condominio è ubicato».
Art.
14.
1. L’articolo 1136 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1136. – (Costituzione
dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea in prima
convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima
convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in
seconda con-vocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e,
in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. La deliberazione è valida
se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono
la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore
medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio
o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui
agli articoli 1117-ter, 1120, secondo comma, 1122-ter
nonché 1135, secondo comma, devono essere sempre approvate con la
maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni di cui all’articolo
1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma,
devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non può deliberare,
se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell’assemblea si
redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall’amministratore».
Art.
15.
1. L’articolo 1137 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. – (Impugnazione
delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese
dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini.
Contro le deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente
o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione
per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione
per gli assenti.
L’azione di annullamento non
sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia
ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la
sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né
interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della
deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è
disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con
l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di
procedura civile».
Art.
16.
1. All’articolo 1138 del codice
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma
è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere
approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma
dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo
1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107».
b) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Le norme del
regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di
proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia».
Art. 17.
1. Al numero 1) del primo comma
dell’articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale».
Art.
18.
1. L’articolo 63 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 63. – Per la riscossione
dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea,
l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i
dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei
confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione
degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei
contributi che si sia protratta per un semestre l’amministratore può
sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili
di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un
condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti
alla data del subentro.
Chi cede diritti su unità
immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi
maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica
del titolo che determina il trasferimento del diritto».
Art.
19.
1. L’articolo 64 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 64. – Sulla revoca
dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129
e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in
camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in
contraddittorio con il ricorrente».
Contro il
provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello
nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».
Art.
20.
1. All’articolo 66 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il
terzo comma è sostituito dai seguenti:
«L’avviso di convocazione,
contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima
convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax
o tramite consegna a mani, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione
degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi
dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non
ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda
convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; inoltre
l’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un
giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla
Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell’articolo 8, terzo
comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato.
L’amministratore ha facoltà di
fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento
dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico
avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale
prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi».
Art.
21.
1. L’articolo 67 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni condomino può
intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega
scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare
più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un’unità immobiliare
appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a
norma dell’articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all’articolo
1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di
sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante
all’assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la
nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che
l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora
alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio
rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di
uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un
congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono
notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o,
in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al
potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde
con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di
ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea
dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.
All’amministratore non possono
essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario
di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di
voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il
diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario
intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si
tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In
tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all’usufruttuario sia al nudo proprietario».
Nudo
proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei
contributi dovuti all’amministrazione condominiale».
Art.
22.
1. L’articolo 68 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 68. – Ove non precisato dal
titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli
1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità
immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento
di condominio.
Nell’accertamento dei valori di
cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e
dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».
Art.
23.
1. L’articolo 69 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I valori
proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o
modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza
prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti
casi:
1) quando risulta che sono
conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate
condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di
incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari,
è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare
anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi
ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei
valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento
di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio
unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a
darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che
non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento
degli eventuali danni».
Le norme di cui
al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle
per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o
convenzionali».
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Art.
24.
1. L’articolo 70 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal
seguente:
«Art. 70. – Per le infrazioni al
regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro
1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le
spese ordinarie».
Art. 25
1. L’articolo 71 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente:
«Art. 71. – È istituito,
presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, il Repertorio dei
condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio:
a) il titolo;
b) il codice
fiscale;
c) le unità
immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;
d) le delibere
condominiali che dispongono la modifica della destinazione d’uso, l’alienazione
o l’acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
e) le delibere
condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;
f) i regolamenti
di condominio e i relativi atti modificativi;
g) i bilanci del
condominio;
h) tutti gli atti
o i contratti da cui derivano obbligazioni a carico del condominio di valore
superiore a 10.000 euro;
i) le liti attive
e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio
è parte in causa.
L’amministratore
del condominio comunica all’Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto
ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che
il fatto costituisca reato, ogni ritardo e ogni omissione sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 5.000».
Le modalità
attuative del Repertorio sono approvate con provvedimento dell’Agenzia del
territorio entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio siano gestiti con
modalità informatizzate, tali da consentire la ricerca per denominazione e
indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome dell’amministratore.
Il Ministro
dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni degli amministratori che ne facciano richiesta, le somme dovute
per la registrazione della nomina e della cessazione dell’amministratore
dell’Ufficio nonché, in misura non superiore al rimborso delle spese, quelle
dovute per l’accesso ai dati del repertorio».
Art. 26.
1. Dopo
l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. – Presso ogni
ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio è istituito un registro degli
amministratori di condominio.
Possono essere
iscritti al registro coloro:
a) che hanno il
godimento dei diritti civili;
b) che non sono
stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono
stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono
interdetti o inabilitati ovvero dichiarati falliti;
e) il cui nome non
risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno
frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione
periodica, secondo i criteri definiti dall’Agenzia del territorio;
h) che hanno
sottoscritto un’assicurazione per responsabilità professionale, secondo i
criteri definiti dall’Agenzia del territorio.
Al registro
possono essere iscritte anche società di cui al titolo V del libro V del
codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci
illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati
di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la
società presta i servizi.
La perdita dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del secondo comma comporta la cancellazione dal registro.
L’iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in
caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure
definite dall’Agenzia del territorio.
Per quanti hanno svolto attività
di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni
precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
l’iscrizione al registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle
lettere f) e g) del secondo comma. Resta salvo l’obbligo di
formazione periodica.
Agli iscritti al
registro è riconosciuta competenza specifica per l’esercizio dell’attività di
amministratore di condominio. L’iscrizione al registro, tuttavia, non
costituisce requisito per l’esercizio di tale attività.
Art. 71-ter. – Su richiesta
dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo
1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet
del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che
consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato
digitale dei rendiconti mensili di cui all’articolo 1129, settimo comma, dei
documenti di cui all’articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli
altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare.
L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione
dell’assemblea. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet
sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater – Per
controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla
violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro terzo,
titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da61 a 72 delle presenti
disposizioni per l’attuazione del codice.
La domanda di
mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un
organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale
il condominio è situato.
Al procedimento
è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da
assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del
codice.
Se i termini di
comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui
al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga
della prima comparizione.
La proposta di
mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta
maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore
fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per
l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».
Art. 27.
1. Dopo
l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è inserito il seguente:
«Art. 155-bis. – L’assemblea,
ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo
1122-bis, primo comma,
del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo,
adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136,
commi primo, secondo e terzo, del codice».
Art. 28.
1. All’articolo 2, comma 1, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste
dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite
dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo
1120 del codice civile».
Art.
29.
1. All’articolo 26, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali
rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti:
«degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del
valore dell’edificio».
2. All’articolo 26, comma 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide
a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le
maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».
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Art.
30.
1. All’articolo 2-bis,
comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136,
terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo
1120, secondo comma, dello stesso codice».
Art.
31.
1. I contributi per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono
prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo
63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 18 della
presente legge, durante le procedure concorsuali.
Art.
32.
1. All’articolo 23, primo comma,
del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini»
sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
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